Sez. 5, Sentenza n. 10153 del 19/01/2011 Ud. (dep. 14/03/2011) Rv. 249841 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ PERSONALE - FALSA ATTESTAZIONE O DICHIARAZIONE A P.U. SULLA IDENTITÀ O SU QUALITÀ PERSONALI | Dichiarazione, in sede di autocertificazione, preordinata all'ammissione all'espletamento degli esami per il conseguimento della patente nautica. - Requisiti - Falsità - Integrazione del reato - Esclusione - Fattispecie.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ PERSONALE - FALSA ATTESTAZIONE O DICHIARAZIONE A P.U. SULLA IDENTITÀ O SU QUALITÀ PERSONALI
Non integra il reato di cui all'art. 495 cod. pen. (falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità personale propria o di altri), la condotta di colui che, gravato da una pluralità di condanne, nessuna delle quali superiore a tre anni, attesti, in sede di autocertificazione, preordinata all'ammissione agli esami per il conseguimento della patente nautica, di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 6 del regolamento sulle patenti nautiche, in quanto detta previsione - inibendo il rilascio della patente nautica in favore, tra gli altri, di coloro che abbiano riportato una condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni - non si riferisce all'ipotesi di pluralità di condanne, considerato che laddove il legislatore ha inteso farvi riferimento - come parametro di valutazione negativa delle qualità morali del richiedente - ha previsto la categoria del delinquente abituale, che presuppone per l'appunto pluralità di condanne riportate in un determinato arco temporale, disciplinata dal predetto art. 6, comma primo, parte prima.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 495 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)