Sez. 5, Sentenza n. 4420 del 04/12/2007 Ud. (dep. 29/01/2008) Rv. 238343 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ PERSONALE - FALSA ATTESTAZIONE O DICHIARAZIONE A P.U. SULLA IDENTITÀ O SU QUALITÀ PERSONALI | Richiesta di passaporto - Mancata indicazione, nell'apposito modulo, della esistenza di precedenti penali - Configurabilità del reato - Sussistenza - Altre ipotesi di reato - Esclusione.
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ PERSONALE - FALSA ATTESTAZIONE O DICHIARAZIONE A P.U. SULLA IDENTITÀ O SU QUALITÀ PERSONALI
La mancata indicazione, nell'apposito modulo di richiesta del passaporto, dell'esistenza di precedenti penali dà luogo alla configurabilità del reato di cui all'art. 495, ultimo comma, cod. pen., trattandosi di implicita, falsa attestazione inerente ad una qualità personale del dichiarante, con esclusione, quindi, tanto del reato di cui all'art. 483 cod. pen. (poiché la falsa attestazione non ha per oggetto "fatti"), quanto di quello di cui all'art. 496 cod. pen., configurabile solo in via residuale quando la falsità non abbia alcuna attinenza, né diretta né indiretta, con la formazione di un atto pubblico, inteso in senso lato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 483, Cod. Pen. art. 495 CORTE COST., Cod. Pen. art. 496, Legge 21/11/1967 num. 1185 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)