Sez. L, Sentenza n. 19166 del 06/09/2006 (Rv. 591879 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - AVENTI DIRITTO | Invalidi civili ultracinquantacinquenni e infrasessantacinquenni - Diritto all'assegno di invalidità - Abrogazione della legge n.482 del 1968 ex art. 22 legge n.68 del 1999 - Efficacia - Dall'attivazione delle strutture regionali di collocamento dei disabili - Omessa attivazione - Conseguenze ai fini della dimostrazione dello stato di incollocabilità - Domanda di iscrizione al collocamento ordinario - Sufficienza
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - AVENTI DIRITTO
In tema di collocamento obbligatorio degli invalidi ultracinquantacinquenni e infrasessantacinquenni, l'art. 22 della legge n.68 del 1999 ha abrogato l'intera legge n.482 del 1968 - che, fra l'altro, limitava a cinquantacinque anni l'iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio - con efficacia dal trecentesimo giorno successivo al 23 marzo 1999 (data di pubblicazione nella G.U.), subordinando il presupposto necessario per il diritto all'assegno di invalidità, - l'accertamento dello stato di mancata collocazione lavorativa, - all'attivazione delle strutture regionali di collocamento dei disabili per la tenuta delle liste dei soggetti con riduzione della capacità lavorativa superiore al quarantacinque per cento (alla stregua degli artt. 6 della citata legge n.68 e 4 del d.lgs. n.469 del 1997). Conseguentemente, fino all'entrata in vigore delle nuove modalità di collocamento obbligatorio dei disabili e all'attivazione delle predette strutture regionali, per il diritto all'assegno di invalidità è sufficiente, incontestati i requisiti sanitari e reddituali, l'iscrizione nelle liste del collocamento ordinario ai fini della dimostrazione del mancato collocamento al lavoro.
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Legge 12/03/1999 num. 68 art. 6, Legge 12/03/1999 num. 68 art. 12, Decreto Legisl. 23/12/1997 num. 469 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)