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Sez. L, Sentenza n. 13175 del 08/06/2009 (Rv. 608881 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Invalidi di età superiore ai cinquantacinque anni ma inferiore ai sessantacinque - Diritto all'assegno di invalidità ex art. 13 legge n. 118 del 1971 - Onere probatorio - Deduzione di parziale incapacità lavorativa - Utilizzazione per la prova presuntiva - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608881-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

Con riguardo agli invalidi di età superiore ai cinquantacinque anni (ma inferiore ai sessantacinque) che, secondo la disciplina prevista dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, non hanno diritto all'iscrizione nelle liste speciali di collocamento (limite eliminato dalla nuova disciplina del collocamento obbligatorio dettata dalla legge 12 marzo 1999, n. 68), al fine di dedurre la qualità di incollocato al lavoro, richiesta dall'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n.118 quale elemento costitutivo per poter conseguire l'assegno mensile di invalidità, non può essere valorizzata l'entità della parziale incapacità lavorativa, posto che essa, non coincidendo con l'incapacità lavorativa totale, costituisce elemento di giudizio di per sè inidoneo alla dimostrazione in via presuntiva della condizione di disoccupato.

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Legge 12/03/1999 num. 68 art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)