Sez. L, Sentenza n. 10075 del 26/04/2013 (Rv. 626340 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - IN GENERE | Diritto di precedenza per i lavoratori a tempo parziale - Tutela ex art. 5, comma secondo, del d. lgs. n. 61 del 2000 - Condizioni di applicazione - Equivalenza delle mansioni - Contratto di apprendistato - Insussistenza - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - IN GENERE
Il diritto di precedenza in favore dei lavoratori a tempo parziale, previsto, in caso di nuove assunzioni, dall'art. 5, secondo comma, del d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, presuppone l'indifferenza, per le esigenze oggettive del datore di lavoro, tra l'assunzione di nuovo personale e la trasformazione in contratti di lavoro a tempo pieno di rapporti a tempo parziale già costituiti, in funzione dello svolgimento di mansioni identiche oppure equivalenti e, come tali, reciprocamente fungibili. In caso contrario, la trasformazione del rapporto di lavoro non risulterebbe sostitutiva rispetto all'assunzione di nuovo personale a tempo pieno e comporterebbe, perciò, un aggravio, non voluto dalla legge, dell'obbligo imposto al datore di lavoro. La condizione di equivalenza non è configurabile in presenza di un contratto a causa mista, come quello di apprendistato, in cui l'attività formativa concorre con quella lavorativa a integrare la fattispecie legale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/02/2000 num. 61 art. 5 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)