Sez. L, Sentenza n. 2015 del 13/02/2012 (Rv. 621516 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE | Contratto di apprendistato - Attività di formazione - Modulabilità in relazione alle caratteristiche delle mansioni - Condizioni - Effettivo raggiungimento dello scopo del contratto - Valutazione del giudice di merito - Incensurabilità in Cassazione - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - TIROCINIO (APPRENDISTATO) - IN GENERE
Nel contratto di apprendistato, come in quello di formazione e lavoro, l'attività formativa, che è compresa nella causa negoziale, è modulabile in relazione alla natura e alle caratteristiche delle mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere, potendo assumere maggiore o minore rilievo, a seconda che si tratti di lavoro di elevata professionalità o di semplici prestazioni di mera esecuzione, e potendo atteggiarsi con anticipazione della fase teorica rispetto a quella pratica, o viceversa, sempre che lo svolgimento della suddetta attività di formazione sia idoneo a raggiungere lo scopo del contratto - ossia l'inserimento effettivo nel lavoro dell'impresa mediante l'acquisizione di una professionalità adeguata - secondo una valutazione che è rimessa al giudice del merito ed è incensurabile in cassazione, se congruamente motivata.
Riferimenti normativi: Legge 19/01/1955 num. 25 art. 2, Legge 24/06/1997 num. 196 art. 16, Decreto Legisl. 14/09/2011 num. 167
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)