Sez. L, Ordinanza n. 31332 del 06/12/2024 (Rv. 673119-01)
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - RISOLUZIONE - IN GENERE | Sbarco per avvicendamento - Atto di risoluzione del rapporto a tempo indeterminato - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - RISOLUZIONE - IN GENERE
In tema di lavoro nautico, lo sbarco del marittimo per avvicendamento, anche se seguito dalla comunicazione datoriale di cancellazione del lavoratore dal turno particolare, non costituisce necessariamente un atto di risoluzione del rapporto, in quanto il contratto di arruolamento a tempo indeterminato può essere caratterizzato da sbarchi e successivi nuovi imbarchi, con sospensione, negli intervalli, della prestazione lavorativa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che aveva ritenuto risolto il rapporto con la comunicazione di cancellazione dal turno particolare conseguente al rifiuto del marittimo di presentarsi per l'iscrizione nello stesso).
Cod. Navig. art. 325 CORTE COST., Cod. Navig. art. 343, Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)