Sez. L, Sentenza n. 19369 del 14/07/2025 (Rv. 675834-01)
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - RISOLUZIONE - IN GENERE | Rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Sbarco del marittimo - Sbarco per avvicendamento - Atto di risoluzione automatica del rapporto o di cessazione per scadenza di termine - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - RISOLUZIONE - IN GENERE
Nel rapporto di lavoro nautico a tempo indeterminato, lo sbarco del marittimo per avvicendamento, anche se seguito dalla comunicazione datoriale di cancellazione del lavoratore dal c.d. turno particolare, non integra un termine finale nullo né può essere equiparato alla scadenza di un termine siffatto, e nemmeno può costituire, malgrado diversa previsione collettiva, un atto di risoluzione automatica del rapporto, tenuto conto che il contratto di arruolamento a tempo indeterminato - che può estinguersi per le sole cause previste dalla legge - può essere caratterizzato da sbarchi e successivi nuovi imbarchi, con legittima sospensione, negli intervalli inoperosi, delle obbligazioni corrispettive o - in presenza del regime contrattuale della c.d. continuità del rapporto di lavoro (C.R.L.) - della sola obbligazione lavorativa, ferma restando la permanenza del rapporto lavorativo.
Cod. Navig. art. 325 CORTE COST., Cod. Navig. art. 342, Cod. Navig. art. 343, Contr. Coll. 01/07/2015 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)