Sez. 1, Sentenza n. 4160 del 10/07/1995 Cc. (dep. 07/09/1995) Rv. 202636 - 01
Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Impugnazioni | Interesse - Cessazione della misura - Sussistenza - Ragione: iscrizione nel casellario giudiziale e menzione nei certificati di cui all'art. 688 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 194 disp. att. cod. proc. pen. - Fattispecie: sorveglianza speciale.
Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Impugnazioni
In tema di impugnazione delle misure di prevenzione, sussiste l'interesse alla decisione anche dopo la cessazione delle misure stesse, poiché i relativi provvedimenti applicativi sono iscritti nel casellario giudiziale (art. 686, primo comma, lett. d) cod. proc. pen.) e compaiono nei certificati di cui all'art. 688 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 194, secondo comma disp. att. cod. proc. pen., costituendo, quindi, un pregiudizio che l'impugnante ha il diritto di contrastare. (Fattispecie relativa alla sorveglianza speciale della p.s.). (Conf. S.U. 18 ottobre 1995, C.C. 27 settembre 1995, n. 18, Serafino).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 686 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 686 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 688, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 688, Legge 31/05/1965 num. 575 art. 2 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 194 com. 2, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 194 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)