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Sez. 1, Sentenza n. 24939 del 18/02/2014 Cc. (dep. 12/06/2014) Rv. 259795 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI | Istanza di revoca "ex tunc" presentata dopo la cessazione della misura - Ammissibilità - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-02-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259795-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI

Èammissibile l'istanza di revoca "ex tunc" della misura di prevenzione personale, nonostante la cessazione della esecuzione della stessa, sussistendo l'interesse del richiedente ad elidere tutti gli altri effetti negativi conseguenti alla pregressa applicazione della misura di prevenzione, quali quelli previsti dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 10 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 67 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)