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Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 432 del 1987

Decisione
decisa il 1987-11-12, depositata il 1987-12-03
ECLI
ECLI:IT:COST:1987:432
Massime
2

Massime (2)

Massima n. 3746

  • Elezioni
  • Elettorato passivo
  • Elezione di consiglieri comunali
  • Cause di ineleggibilità e di incompatibilità
  • Disciplina regionale
  • Regolamentazione difforme dalla legislazione nazionale
  • Difetto di giustificazione.
Leggi la massima
Non ricorrendo ipotesi di peculiarità proprie della Regione siciliana, non trova plausibile giustificazione - in rapporto alla potestà legislativa primaria della stessa - la difforme regolamentazione regionale, rispetto alla legislazione nazionale, di cause di ineleggibilità per l' elezione alla carica di amministratore comunale.

Norme impugnate

  • art. 5, n. 7) decreto del Presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3

Parametri

Massima n. 3747

  • Elezioni
  • Elettorato passivo
  • Cause di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale
  • Eligendi che, al momento delle elezioni, hanno parte in servizi nell'interesse del comune
  • Previsione come causa di ineleggibilità, anziché di incompatibilità
  • Difformità dalla analoga previsione nella legge statale (l. 23 aprile 1981, n. 154)
  • Illegittimità costituzionale in parte qua.
Leggi la massima
La disparità di trattamento in ordine ai requisiti per accedere alle cariche elettive in Sicilia, rispetto a quanto disposto dalla legge statale n. 154 del 1981, già censurata dalla Corte con riferimento ad altre ipotesi di ineleggibilità induce a ritenere illegittimo per contrasto con gli artt. 3 e 51 Cost., l'art. 5, n. 7 del d.P.Reg. sic. 20 agosto 1960, n. 3, nella parte in cui prevede come causa di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale, anziché di incompatibilità, la situazione di coloro che hanno parte in servizi nell'interesse del Comune. - cfr. S. n. 162/1985.

Norme impugnate

  • art. 5, n. 7) decreto del Presidente della Regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5, n. 7, del d.P. Regione Sicilia 20 agosto 1960, n. 3 (Approvazione del testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali della Regione siciliana), promosso con sentenza emessa il 14 aprile 1986 dal Tribunale di Patti, iscritta al n. 704 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 58, prima serie speciale, dell'anno 1986; Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1987 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
Nel corso di un giudizio proposto da Scalisi Carlo Giuseppe ed altro e Feno Antonini ed altri avente per oggetto l'eleggibilità alla carica di consigliere comunale nel comune di Veria degli stessi ricorrenti, che, come risulta dall'ordinanza, rivestivano al momento dell'elezione incarichi professionali per conto di detto comune, il Tribunale civile di Patti ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 n. 7 del d.P.R. Sic. 20 agosto 1960 n. 3 che prevede la ineleggibilità alla carica di consigliere comunale di coloro che hanno parte in servizi nell'interesse del Comune. Sostiene il giudice a quo che la legge dello Stato 23 aprile 1981 n. 154 qualifica tali situazioni in termini di incompatibilità onde si verificherebbe una disparità di trattamento tra la disciplina vigente in Sicilia e quella vigente sul resto del territorio nazionale. Non si sono costituite le parti, né ha spiegato intervento l'Avvocatura Generale dello Stato. È sottoposta all'esame della Corte la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 n. 7 del d.P.R. Sicilia 20 agosto 1960, n. 3 che prevede l'ineleggibilità alla carica di consigliere comunale di coloro che hanno parte in servizi nell'interesse del Comune, in riferimento agli artt. 3 e 51 Costituzione. La questione come prospettata dal giudice a quo è fondata. Difatti l'asserita disparità di trattamento in ordine ai requisiti per accedere alle cariche pubbliche elettive in Sicilia rispetto a quanto disposto dalla legge dello Stato 23 aprile 1981 n. 154 è stata già censurata da questa Corte con riferimento ad altre ipotesi di ineleggibilità previste dal medesimo art. 5 ai nn. 6, 8 e 9. In tale sentenza è stato rilevato che le situazioni che erano previste come cause di ineleggibilità nei nn. 6, 8 e 9 dell'art. 5 d.P. R. Sic. cit. sono previste nella legislazione nazionale come causa di incompatibilità, mentre la disparità di trattamento non trova plausibile giustificazione in rapporto alla potestà legislativa primaria della regione, né ricorrono in tali fattispecie le ipotesi di peculiarità relative alla Sicilia. Le motivazioni addotte a proposito dall'art. 5 n. 6, 8 e 9 del d.P. R. Sicilia, valgono anche a riguardo della questione ora sollevata, e quindi essendo identica la ratio, anche relativamente al n. 7 del medesimo articolo deve dichiararsi l'illegittimità costituzionale, in quanto considera la situazione ivi indicata come causa di ineleggibilità anziché di incompatibilità.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 n. 7 del Decreto Presidente Regione Siciliana 20 agosto 1960 n. 3 (Approvazione del testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana), nella parte in cui prevede come causa di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale, anziché di incompatibilità, la situazione di coloro che hanno parte in servizi nell'interesse del Comune. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1987. Il Presidente: SAJA Il Redattore: CAIANIELLO Depositata in cancelleria il 3 dicembre 1987. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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