diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 324 del 14/01/1992 (Rv. 475292 - 01)

Donazione - In genere (nozione, caratteri, distinzioni) | Donazione remuneratoria e liberalità d'uso - Distinzione - Criteri - Proporzione del donato ai servizi resi - Sua rilevanza.
Stato
decisa il 1992-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475292-01

Donazione - In genere (nozione, caratteri, distinzioni)

La distinzione fra la donazione remuneratoria e la liberalità d'uso - rispettivamente previste dal primo e dal secondo comma dell' art. 770 cod. civ. - trova fondamento nel diverso movente dei due negozi, ravvisabile, con riguardo al primo, nel desiderio di gratificare l'autore dei servizi resi e, con riguardo al secondo, nell'intento di porre, rispetto a tali servizi, un elemento di corrispettività o di adeguarsi ad un costume sociale, sia pure non obbligatorio, ma libero. Pertanto la proporzione del donato ai servizi resi non è di per sè idonea a far ascrivere il negozio nella seconda delle menzionate specie, ma può costituire solamente un criterio per l'individuazione (in ipotesi incerte) dello specifico movente dell'attribuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 770

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)