Sez. 2, Sentenza n. 1989 del 22/02/1995 (Rv. 490620 - 01)
DONAZIONE - RIMUNERATORIA - IN GENERE | Configurabilità - Condizioni.
DONAZIONE - RIMUNERATORIA - IN GENERE
Per donazione remuneratoria deve intendersi l'attribuzione gratuita compiuta spontaneamente e nella consapevolezza di non dover adempiere alcun obbligo giuridico, morale, sociale per compensare i servizi resi o promessi dal donatario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 770
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)