Sez. 1, Sentenza n. 45594 del 30/09/2003 Ud. (dep. 25/11/2003) Rv. 226192 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - DIFENSORI - REQUISITI | Imputato latitante - Difensore d'ufficio non iscritto all'albo speciale - Legittimazione a proporre ricorso per cassazione - Esclusione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - DIFENSORI - REQUISITI
Il difensore d'ufficio dell'imputato latitante, pur rappresentando "ad ogni effetto" il proprio assistito, ai sensi dell'art. 165, comma 3, c.p.p., non è per ciò solo abilitato a proporre ricorso per cassazione, qualora non sia anche iscritto all'albo speciale previsto dall'art. 613 c.p.p., trovando il detto potere di rappresentanza la sua ragion d'essere nell'esigenza di impedire che il diritto di difesa dell'imputato risulti limitato per effetto della latitanza, di tal che esso non può ritenersi configurabile laddove, come nel caso dell'impugnazione, trattasi di diritto che l'imputato può esercitare personalmente, senza alcun rischio di cattura, mediante ricorso ad una delle varie modalità di presentazione del gravame previste dagli artt. 582 e 583 c.p.p.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 613, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 613, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 165, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 165
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)