Sez. 5, Ordinanza n. 33903 del 11/05/2004 Cc. (dep. 06/08/2004) Rv. 229552 - 01
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - disposizioni generali - condizioni di applicabilità - gravi indizi di colpevolezza | Dichiarazioni di imputati dello stesso reato ovvero di reati connessi o interprobatoriamente collegati - Valutazione - Riscontri individualizzanti - Necessità - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - disposizioni generali - condizioni di applicabilità - gravi indizi di colpevolezza
In tema di misure cautelari personali, e con riferimento alla condizione costituita dall'esistenza di gravi indizi di colpevolezza, deve ritenersi che l'inserimento del comma primo bis nel corpo dell'art. 273 cod. proc. pen. abbia avuto il solo effetto di render chiaro che, nel caso di dichiarazioni rese da soggetti ricompresi nell'ambito dell'art. 210 cod. proc. pen. (imputati dello stesso reato ovvero di reati connessi o interprobatoriamente collegati), la loro valutazione, diversamente da quanto affermato in passato da taluni arresti giurisprudenziali, dev'essere effettuata "unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità", senza che però ciò comporti la necessità che tali elementi siano costituiti da riscontri "individualizzanti", cioè specificamente riferibili alla posizione del soggetto destinatario della misura cautelare.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 210 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)