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Sez. 1, Sentenza n. 5385 del 05/06/1990 (Rv. 467549 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - ESPRESSIONI SCONVENIENTI ED OFFENSIVE - CANCELLAZIONE - DOCUMENTI ESIBITI DA PARTE RITUALMENTE COSTITUITA - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1990-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467549-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - ESPRESSIONI SCONVENIENTI ED OFFENSIVE - CANCELLAZIONE - DOCUMENTI ESIBITI DA PARTE RITUALMENTE COSTITUITA - NECESSITÀ.*

L'art. 89 cod. proc. civ., ove attribuisce al giudice il potere di disporre la cancellazione di espressioni sconvenienti od offensive contenute in "scritti presentati" (nonché il potere di riconoscere all'offeso una somma a titolo risarcitorio), si riferisce ai documenti ritualmente prodotti in causa, quindi idonei ad assumere funzione di Atti processuali, esaminabili dal giudice medesimo. Detta norma, pertanto, non è applicabile con riguardo a scritti offerti dalla parte convenuta al momento della sua Costituzione, quando tale Costituzione sia ritenuta invalida (nella specie, perché effettuata con procura a persona non abilitata), con conseguente declaratoria di contumacia.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 89

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)