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Sez. 3, Ordinanza n. 29193 del 12/11/2024 (Rv. 672668-01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA' E DI PROBITA' - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE | Art. 89 c.p.c. - Natura non processuale o non endoprocessuale dell'atto - Applicabilità della norma - Esclusione - Fondamento. RESPONSABILITA' CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE ED OFFESE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672668-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTA' E DI PROBITA' - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVE

L'art. 89 c.p.c. non è applicabile a un atto che non ha natura processuale o endoprocessuale e, cioè, ad un atto non portato alla conoscenza del giudice con i mezzi ed i modi fissati dal codice di rito, perché la norma ha lo scopo di assicurare l'osservanza del dovere di lealtà e correttezza nel processo, fatta salva l'eventuale rilevanza dello scritto offensivo in altre sedi, con correlate autonome azioni giudiziarie.

Cod. Proc. Civ. art. 89

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)