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Sez. L, Sentenza n. 998 del 14/03/1975 (Rv. 374390 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - ESONERO DEL LAVORATORE - CONTROVERSIE CON L'INAIL - PRONUNCIA D'INCOSTITUZIONALITA DELLA RELATIVA ESCLUSIONE - SOPRAVVENIENZA NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - SENTENZA DI CONDANNA DEL GIUDICE DI APPELLO - CASSAZIONE CON RINVIO - MANIFESTA INFONDATEZZA O TEMERARIETA DELLA DOMANDA - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO.*
Stato
decisa il 1975-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374390-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI - ESONERO DEL LAVORATORE - CONTROVERSIE CON L'INAIL - PRONUNCIA D'INCOSTITUZIONALITA DELLA RELATIVA ESCLUSIONE - SOPRAVVENIENZA NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - SENTENZA DI CONDANNA DEL GIUDICE DI APPELLO - CASSAZIONE CON RINVIO - MANIFESTA INFONDATEZZA O TEMERARIETA DELLA DOMANDA - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO.*

Ove la sentenza n 23 del 1 marzo 1973 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimita costituzionale dell'art 57 della legge n 153 del 30 aprile 1969 nella parte in cui esclude il beneficio dell'esonero del lavoratore dalle spese processuali nelle controversie promosse nei confronti dell'Inail, sia intervenuta nelle more del giudizio di Cassazione, la sentenza di appello che abbia condannato il lavoratore soccombente al pagamento delle spese giudiziali, dev'essere cassata con rinvio, poiche il giudizio circa l'eventuale manifesta infondatezza o la temerarieta della domanda del lavoratore - condizione cui e subordinato dall'art 57 citato la condanna del lavoratore stesso alle spese del giudizio - e rimesso al giudice del merito. (Conf 544/74, mass n 368313; 2170/73, mass n 365398).*

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 57 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)