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Sez. 3, Sentenza n. 17408 del 12/10/2012 (Rv. 624078 - 01)

ATTI AMMINISTRATIVI - ANNULLAMENTO - COMPETENZA | Dati personali - Provvedimenti dell'Autorità garante pronunciati su reclamo del titolare - Opponibilità dinanzi al Tribunale - Presupposti - Principio dell'apparenza nell'individuazione dell'impugnazione esperibile - Configurabilità.
Stato
decisa il 2012-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624078-01

ATTI AMMINISTRATIVI - ANNULLAMENTO - COMPETENZA

Per stabilire con quale forma e rito vada impugnato un provvedimento decisorio, il c.d. principio dell'apparenza (in virtù del quale l'impugnante deve adottare il rito coerente con la qualificazione data dal giudice al suo provvedimento, e non col contenuto oggettivo di esso) trova applicazione anche quando si tratti di impugnare provvedimenti amministrativi. Ne consegue che per stabilire se un provvedimento adottato dal Garante per la protezione dei dati personali debba qualificarsi come "ricorso" ai sensi dell'art. 145 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (con conseguente opponibilità dinanzi al Tribunale), ovvero come "reclamo" ai sensi dell'art. 141 dello stesso decreto, occorre fare riferimento non alle deduzioni delle parti, ma alla qualificazione formalmente data dal Garante al proprio provvedimento. Va, pertanto, qualificato come decisione su un "reclamo", come tale non opponibile dinanzi al Tribunale ai sensi dell'art. 151 d.lgs. n. 196 del 2003, il provvedimento nel quale il Garante, provvedendo sull'istanza del privato, dichiari di ritenere "impregiudicate le azioni giudiziarie che il reclamante abbia intrapreso o intenda intraprendere".

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2009 num. 196 art. 141, Decreto Legisl. 30/06/2009 num. 196 art. 145, Decreto Legisl. 30/06/2009 num. 196 art. 151

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)