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Sez. 3 - , Sentenza n. 20016 del 06/10/2016 (Rv. 642608 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE | Ricorso per cassazione nell'interesse del minore - Difetto di potere rappresentativo - Regolarizzazione - Esclusione - Ragioni - Rilevabilità officiosa dell'inammissibilità del ricorso - Sussistenza.
Stato
decisa il 2016-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642608-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - IN GENERE

Nel caso di ricorso per cassazione nell'interesse di un minore, la carenza di potere rappresentativo, cui consegue l'inammissibilità dell'impugnazione rilevabile officiosamente, inerendo alla legittimazione processuale, non può essere superata con l'esercizio del potere previsto, per i gradi di merito, dall'art. 182, comma 2, c.p.c., attesa l'esclusione, in sede di legittimità, di un'attività istruttoria e la necessità di depositare, a pena d'improcedibilità, i documenti sull'ammissibilità del ricorso all'atto del suo deposito, salva solo la possibilità di provvedervi successivamente, prima dell'udienza, con notifica di apposito elenco alla controparte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 182 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)