Sez. L, Sentenza n. 1024 del 27/02/1978 (Rv. 390366 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO - RAPPORTO DEL PARENTE - A FAVORE DEL CONVIVENTE MORE UXORIO - LAVORO SUBORDINATO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO - RAPPORTO DEL PARENTE - A FAVORE DEL CONVIVENTE MORE UXORIO - LAVORO SUBORDINATO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
L'attivita lavorativa svolta da una persona a favore di un'altra, con lei convivente more uxorio, deve presumersi resa a causa di affetto o di benevolenza, e percio non costitutiva di un rapporto di lavoro, col relativo diritto alla retribuzione. La presunzione puo ritenersi vinta solo se risulti che le persone abbiano inteso obbligarsi, rispettivamente ad un lavoro e ad un compenso, si che tra le due prestazioni sussista un nesso sinallagmatico. (V 3203/71, mass n 354605).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2246
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)