Sez. 1, Sentenza n. 3203 del 10/11/1971 (Rv. 354605 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI COSTITUTIVI DEL RAPPORTO - DEL PARENTE - PRESTAZIONI DI LAVORO DOMESTICO RESE TRA PERSONE CONVIVENTI LEGATE DA VINCOLI DI PARENTELA - RAPPORTO DI LAVORO - SUSSISTENZA - PRESUPPOSTI - PRESTAZIONI DI LAVORO A FAVORE DEL FRATELLO SACERDOTE - APPLICABILITA DEGLI STESSI PRINCIPI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI COSTITUTIVI DEL RAPPORTO - DEL PARENTE - PRESTAZIONI DI LAVORO DOMESTICO RESE TRA PERSONE CONVIVENTI LEGATE DA VINCOLI DI PARENTELA - RAPPORTO DI LAVORO - SUSSISTENZA - PRESUPPOSTI - PRESTAZIONI DI LAVORO A FAVORE DEL FRATELLO SACERDOTE - APPLICABILITA DEGLI STESSI PRINCIPI.*
Nel caso di prestazioni di lavoro domestico, rese a persone conviventi, tra le quali intercorra uno stretto vincolo di parentela, occorre, affinche possa configurarsi un rapporto di lavoro subordinato, che i soggetti del rapporto abbiano inteso obbligarsi reciprocamente, in guisa che, sussistendo tra le prestazioni dell'uno e dell'altro un nesso sinallagmatico, ciascuna delle due prestazioni si profili come causa dell'altra. Pertanto deve escludersi che sussista un rapporto di lavoro subordinato qualora una determinata attivita, ancorche oggettivamente configurabile quale prestazione di lavoro subordinato, risulti essere stata espletata affectionis vel benevolentiae causa, e cioe senza vincolo di subordinazione, ne in vista di retribuzione. Il principio trova applicazione anche quando si tratti di prestazioni rese in favore del fratello sacerdote, nella Sede della casa parrocchiale, le quali, rimangono pur sempre circoscritte alle esigenze di una convivenza avente tutti gli aspetti propri della comunita familiare; e non hanno influenza a tali effetti la corresponsione del vitto ed eventualmente di ulteriori utilita anche in danaro, costituendo tutto cio, in difetto di prova idonea a dimostrare la esistenza di un nesso sinallagmatico tra le contrapposte prestazioni, la naturale manifestazione di sentimenti di affetto e di reciproca gratitudine, inerenti ai vincoli di solidarieta e di mutua assistenza che normalmente caratterizzano, sul piano etico, la convivenza tra persone legate da stretti vincoli di parentela. (Conf 3267'69, mass n 343290).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2246
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)