Sez. 3, Sentenza n. 6452 del 24/07/1987 (Rv. 454733 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - COMPETENZA - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - ININFLUENZA.*
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - COMPETENZA - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - ININFLUENZA.*
La nuova disciplina dei contratti agrari di cui alla legge n. 203 del 1982 ha lasciato invariata la ripartizione della Competenza tra il pretore, in qualità di giudice del lavoro, e la Sezione specializzata agraria, con la conseguenza che restano devolute a quest'ultima non solo le controversie in cui sia dedotta l'esistenza di un contratto agrario di affitto a coltivatore diretto, mezzadria, Colonia parziaria e compartecipazione in relazione al quale sia invocata la proroga legale, ma anche quelle concernenti la risoluzione dei predetti contratti (qualunque sia l'ipotesi di inadempimento dedotta), appartenendo alla Competenza del pretore la domanda di pagamento della quota di prodotto spettante al coltivatore nonché dell'indennità per i miglioramenti apportati al fondo). (Conf 4842/85, mass n 442243; (Conf 3606/84, mass n 435603; (Conf 1490/84, mass n 433577).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)