Sez. 2, Sentenza n. 4712 del 14/05/1994 (Rv. 486605 - 01)
Avvocato e procuratore - Onorari - Valore della causa | Pignoramento e successivo intervento nella procedura espropriativa - Valore della causa - Determinazione - Criteri.
Avvocato e procuratore - Onorari - Valore della causa
L'art. 10 comma secondo cod. proc. civ. - cui rinvia ai fini della liquidazione delle spettanze professionali l'art. 6 della tariffa professionale forense - pone un principio di ordine generale non derogato da altre norme per le procedure esecutive, secondo cui le domande proposte nello stesso processo nei confronti della stessa persona si cumulano tra di loro, sicché anche nella ipotesi di pignoramento e successivo intervento nella procedura espropriativa il valore della causa deve essere determinato in base al credito complessivo azionato in ciascuna procedura, trattandosi di atti finalizzati a realizzare la stessa pretesa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 31/10/1985
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)