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Sez. L, Sentenza n. 12513 del 26/08/2003 (Rv. 566277 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - MANCATA E OMESSA | Conseguente giudizio di accertamento del credito - Valore della controversia - Riferimento al credito vantato dal debitore esecutato - Necessità - Sentenza di rigetto - Liquidazione delle spese e degli onorari - Valore della causa - Determinazione in base alla domanda.
Stato
decisa il 2003-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566277-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - MANCATA E OMESSA

Nel pignoramento di crediti del debitore verso terzi, in caso di mancata o contestata dichiarazione del terzo, il conseguente giudizio di accertamento del credito ha carattere di autonomia rispetto al processo di esecuzione e, conseguentemente, la competenza per valore e per materia in riferimento a detto giudizio va determinata avendo riguardo al credito vantato dal debitore esecutato nei confronti del terzo e, al fine della liquidazione delle spese processuali e degli onorari professionali, il valore della controversia, nel caso di rigetto della domanda, salva la facoltà di compensazione ex art. 92, cod. proc. civ., è quello corrispondente alla somma domandata dall'attore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 17, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 548 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 05/10/1994 num. 585

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)