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Sez. L, Sentenza n. 4751 del 10/11/1989 (Rv. 464150 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - ARTIGIANI - COMMERCIANTI - LAVORATORI AGRICOLI - TITOLARI DI PENSIONI LIQUIDATE A CARICO DI UNA DELLE GESTIONI SPECIALI EX ART. 2 "TER" DEL D.L. N. 30 DEL 1974 - DIRITTO ALLA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE SECONDO LE NORME DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - PRESUPPOSTI - PERFEZIONAMENTO DEI REQUISITI IN QUEST'ULTIMA - REALIZZAZIONE ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DI DETTA DISCIPLINA - RILEVANZA - CONSEGUENZE - SOSTITUZIONE DI PENSIONI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1989-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464150-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - ARTIGIANI - COMMERCIANTI - LAVORATORI AGRICOLI - TITOLARI DI PENSIONI LIQUIDATE A CARICO DI UNA DELLE GESTIONI SPECIALI EX ART. 2 "TER" DEL D.L. N. 30 DEL 1974 - DIRITTO ALLA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE SECONDO LE NORME DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - PRESUPPOSTI - PERFEZIONAMENTO DEI REQUISITI IN QUEST'ULTIMA - REALIZZAZIONE ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DI DETTA DISCIPLINA - RILEVANZA - CONSEGUENZE - SOSTITUZIONE DI PENSIONI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

Ai sensi dell'art. 2 ter del d.l. 2 marzo 1974 n. 30 (convertito, con modifiche, dalla legge 16 aprile 1974 n. 114), il perfezionamento dei requisiti nell'Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, necessario affinché il titolare di pensione liquidata a carico di una delle gestioni speciali ivi indicate (per coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani ed esercenti attività commerciali) abbia diritto alla liquidazione della pensione secondo le norme dell'Assicurazione obbligatoria, è un presupposto la cui sussistenza può essersi realizzata anche prima dell'entrata in vigore della normativa predetta. Pertanto, la circostanza che contributi accreditati nell'Assicurazione generale obbligatoria siano stati utilizzati, in epoca anteriore all'avvento di tale normativa, per la liquidazione di pensione a carico di una gestione speciale, non esclude che il titolare di tale pensione abbia diritto, dalla data di entrata in vigore della disciplina suindicata, a sostituire la pensione a carico della gestione speciale con quella a carico dell'Assicurazione generale - in quanto già in possesso, computando anche i contributi utilizzati nel modo anzidetto, dei requisiti per l'Assicurazione generale anche con riguardo a quello contributivo.*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 02/03/1974 num. 30 art. 2 ter CORTE COST., Legge 16/04/1974 num. 114 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)