Sez. L, Sentenza n. 8084 del 15/06/2001 (Rv. 547480 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE | Titolari di pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi - Riconoscimento del diritto alla liquidazione di una pensione nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti - Condizioni - Raggiungimento nell'ambito dell'a.g.o. del minimo contributivo richiesto per il diritto a pensione - Necessità - Calcolo - Criteri - Contributi a.g.o. già utilizzati per la pensione nella gestione speciale - Computabilità - Contributi accreditati nella gestione speciale prima del reinserimento nell'a.g.o. - Inutilizzabilità - Conseguenze - Attribuzione ai suddetti pensionati della maggiorazione di cui all'art. 14 quater, comma terzo, del D.L. n. 663 del 1979, convertito nella legge n. 33 del 1980 - Calcolo del minimo di contribuzione obbligatoria effettiva richiesto da tale ultima disposizione - Applicazione del predetto criterio.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - LAVORATORI AUTONOMI - IN GENERE
L'art. 2 ter del D.L. n. 30 del 1974, convertito nella legge n. 114 del 1974, innovando rispetto alla disciplina precedente, ha consentito ai soggetti già titolari di pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi di diventare titolari di pensione nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, ma esclusivamente se e quando tutti i relativi requisiti risultino perfezionati nella predetta assicurazione. Ciò significa che all'interessato può essere riconosciuto il suddetto diritto soltanto se e quando egli abbia raggiunto (sia pure con il concorso dei contributi a.g.o. già utilizzati per la pensione nella gestione speciale) il numero minimo di contributi dell'assicurazione generale obbligatoria necessari all'acquisizione del diritto a pensione nell'assicurazione medesima, senza che possa, viceversa, tenersi conto, nel computo dei contributi a tal fine richiesti, di quelli accreditati nella gestione speciale prima del reinserimento nell'a.g.o.. Ne consegue che qualora i suddetti lavoratori autonomi intendano beneficiare della maggiorazione di lire diecimila mensili - riconosciuta dall'art. 14 quater, comma terzo, del D.L. n. 663 del 1979, convertito nella legge n. 33 del 1980, in favore dei "titolari di pensione integrata al trattamento minimo a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti" conseguita per effetto di un numero di settimane di assicurazione e contribuzione obbligatoria effettiva non inferiore a 781 - il conteggio relativo a tali ultimi contributi deve essere effettuato con il medesimo criterio sopra descritto. Infatti, pur non ponendo il citato art. 14 quater alcuna distinzione tra pensioni originariamente liquidate a carico dell'a.g.o. e pensioni riliquidate nella stessa a seguito di reinserimento di contributi gia utilizzati per la liquidazione della pensione in una gestione speciale, si deve ritenere che esso comunque faccia riferimento, anche per questa seconda categoria di pensioni, esclusivamente ai contributi accreditati nell'a.g.o. (ancorché già utilizzati per la pensione nella gestione speciale) perché solo tali contributi sono utilizzabili ai fini della suddetta riliquidazione.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)