Sez. L, Sentenza n. 6616 del 05/12/1988 (Rv. 460915 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - PREVISIONE DI UN RIGIDO ORARIO PER LA PRESTAZIONE LAVORATIVA - ESTRINSECAZIONE DELLA NATURA SUBORDINATA DEL RAPPORTO - CONDIZIONE - INERENZA ALLA PRESTAZIONE RICHIESTA DA ESPLETARE PER SUA NATURA IN TEMPI NON MODIFICABILI - LAVORO AUTONOMO - COMPATIBILITÀ.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - PREVISIONE DI UN RIGIDO ORARIO PER LA PRESTAZIONE LAVORATIVA - ESTRINSECAZIONE DELLA NATURA SUBORDINATA DEL RAPPORTO - CONDIZIONE - INERENZA ALLA PRESTAZIONE RICHIESTA DA ESPLETARE PER SUA NATURA IN TEMPI NON MODIFICABILI - LAVORO AUTONOMO - COMPATIBILITÀ.*
La previsione di un rigido orario per la prestazione lavorativa costituisce sicura estrinsecazione del potere direttivo del creditore del servizio (e quindi della natura subordinata del rapporto di lavoro) solo quando sia espressione dell'autonomia decisionale nell'organizzazione aziendale e non quando inerisca alla prestazione richiesta, tale da dover essere espletata per sua natura in tempi non modificabili, che anche il lavoratore autonomo, debitore del risultato, sia obbligato a rispettare. (Conf 4752/87, mass n 453402).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)