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Sez. L, Sentenza n. 4752 del 27/05/1987 (Rv. 453402 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - REQUISITI - PREVISIONE DI UN RIGIDO ORARIO DI LAVORO - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1987-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453402-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - REQUISITI - PREVISIONE DI UN RIGIDO ORARIO DI LAVORO - RILEVANZA - CONDIZIONI.*

La previsione di un rigido orario per la prestazione lavorativa costituisce sicura estrinsecazione del potere direttivo del creditore del servizio (e quindi della natura subordinata del rapporto di lavoro) solo quando sia espressione dell'autonomia decisionale nell'organizzazione aziendale e non quando inerisca alla prestazione richiesta, tale (come la vendita dei biglietti per conto di un'impresa di trasporto) da dover essere espletata per sua natura in tempi non modificabili, che anche l'imprenditore o il lavoratore autonomo, debitori del risultato, sono obbligati a rispettare. (Conf 7203/86, mass n 449274; (Conf 3650/83, mass n 428549).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)