Sez. 1, Sentenza n. 4845 del 14/07/1997 Cc. (dep. 10/09/1997) Rv. 208349 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - COMPENSO | Legislazione speciale - Decreto di liquidazione - Ricorso al tribunale in sede civile - Decisione - Ricorribilità per cassazione in sede penale - Esclusione.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - COMPENSO
Non è ricorribile per cassazione, in sede penale, il provvedimento con il quale il tribunale, in sede civile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 11, commi quarto e quinto, della legge 8 luglio 1980 n. 319 e dell'art. 29 della legge 13 giugno 1942 n. 794, abbia deciso sul ricorso proposto avverso il decreto di liquidazione di compensi al perito, consulente tecnico, interprete o traduttore.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 232, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 232, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 08/07/1989 num. 319 art. 11 com. 4, Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)