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Sez. 2, Sentenza n. 3936 del 13/11/2003 Cc. (dep. 02/02/2004) Rv. 227593 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - COMPENSO | Decreto di liquidazione - Ordinanza del tribunale conseguente ad opposizione al decreto - Ricorribilità per cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 2003-11-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227593-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - COMPENSO

È ricorribile per cassazione per violazione di legge l'ordinanza emessa dal tribunale a seguito di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al perito proposta ai sensi del comb. disp. degli artt. 11 della legge n. 319 del 1980 (compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria) e 29 legge 13 giugno 1942 n. 794 (onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziarie in materia civile), in considerazione della sua natura sostanziale di sentenza. (Nella specie il provvedimento impugnato era stato depositato prima dell'entrata in vigore dell'art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e la Corte ha ritenuto correttamente applicata la normativa antecedente).

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)