Sez. L, Sentenza n. 9210 del 23/10/1996 (Rv. 500174 - 01)
NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - IN GENERE | Incaricati marittimi e delegati di spiaggia - Natura - Funzionari onorari - Configurabilità - Conseguenze - Assunzione con contratto di impiego privato ed obbligo di iscrizione presso l'I.N.P.S. - Esclusione.
NAVIGAZIONE (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - MARITTIMA ED INTERNA - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - IN GENERE
Le prestazioni svolte dagli incaricati marittimi e delegati di spiaggia nominati ai sensi dell'art. 4 del R.D. 25 novembre 1937 n.2360 rientrano nell'ambito di rapporti di servizio con attribuzione di funzioni pubbliche, ricorrendo - in assenza degli elementi tipici dell'impiego pubblico - i caratteri propri della figura del funzionario onorario; non si configurano pertanto i presupposti dell'ipotesi di assunzione presso le Amministrazioni dello Stato di personale con contratto di impiego privato, per la quale è previsto dall'art.4 della legge 6 dicembre 1966 n.1077 l'obbligo di iscrizione di tali dipendenti presso l'I.N.P.S. ai fini assicurativi e previdenziali.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Regio Decr. 25/11/1937 num. 2360 art. 4, Regio Decr. 25/11/1937 num. 2360 art. 6 CORTE COST., Legge 28/06/1977 num. 393, Legge 08/08/1985 num. 416 CORTE COST., Legge 06/12/1966 num. 1077 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)