Sez. 1, Sentenza n. 19435 del 18/12/2003 (Rv. 569059 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - FUNZIONARI PUBBLICI - ONORARI | Configurabilità - Presupposti - Compenso - Previsione da parte della legge - Necessità - Fattispecie in tema di incarico conferito da università degli studi ex d.P.R. n. 1534 del 1995.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - FUNZIONARI PUBBLICI - ONORARI
L'attività svolta da un ingegnere, designato quale componente della commissione di esame delle offerte di una gara esplorativa diretta alla realizzazione, in concessione, di lavori su incarico di una Università degli studi statale (art. 9, d.P.R. n. 1534 del 1995), non implica il conferimento di un incarico professionale, ricorrendo - in mancanza degli elementi tipici del rapporto di pubblico impiego - la figura del funzionario onorario, che ha carattere residuale rispetto a quella del pubblico dipendente, senza che sia neppure configurabile un "tertium genus", sotto il profilo della parasubordinazione; pertanto, l'espletamento delle relative prestazioni non comporta l'esistenza di un diritto al compenso, in quanto la fissazione del trattamento economico spettante al funzionario onorario, in difetto, come nella specie, di espressa previsione da parte della legge, è attribuita alla discrezionale determinazione della pubblica amministrazione, restando escluso che siffatto diritto possa essere invocato ex art. 36 della Costituzione, in quanto questa norma riguarda esclusivamente il rapporto di lavoro subordinato.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2225, Costituzione art. 54 CORTE COST., DPR 30/06/1995 num. 1534
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)