diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 985 del 18/03/1998 Cc. (dep. 16/07/1998) Rv. 211785 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE | Verbale delle intercettazioni - Mancata allegazione alla richiesta di misura cautelare da parte del Pm - Inutilizzabilità delle intercettazioni - Esclusione - Conversazioni nella loro integralità - Allegazione - Necessità - Esclusione - Semplici riferimenti riassuntivi - Sufficienza - Utilizzabilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 1998-03-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211785-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE

In tema di intercettazioni telefoniche, la sanzione di inutilizzabilità, stante la regola della tassatività, non può essere allargata sino a comprendere l'inosservanza dell'art. 89 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, non espressamente richiamate dall'art. 271 dello stesso codice. Ne consegue che la predetta sanzione non può trovare applicazione nei casi in cui il P.m. non abbia allegato alla richiesta di misura cautelare i verbali delle operazioni di intercettazione e le registrazioni delle conversazioni nella loro integralità, essendo sufficiente la presentazione di trascrizioni sommarie e di semplici riferimenti riassuntivi, previsti, del resto, dall'art. 268, comma secondo, c.p.p.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 271 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 89, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 89

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)