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Sez. 6, Sentenza n. 2900 del 07/10/1998 Cc. (dep. 22/12/1998) Rv. 212900 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Atti che il P.m. deve mettere a disposizione del G.i.p. per l'adozione di misura e per la decisione sul riesame - - Possibilità che di tali atti siano forniti stralci - Sussistenza.
Stato
decisa il 1998-10-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212900-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE

In tema di misure cautelari, pur dopo le modifiche introdotte dalla legge 8 agosto 1995, n. 332, l'espressione usata dall'art. 291 cod. proc. pen. ("elementi su cui la richiesta si fonda"), richiamata dall'art. 309, comma quinto, dello stesso codice, esclude che il p.m. abbia l'obbligo di porre a disposizione, prima del g.i.p e poi del tribunale del riesame tutti gli atti di indagine compiuti o, comunque, atti nella loro integralità (nella specie: dichiarazioni di collaboranti): il termine "elementi" comprende, infatti, non solo atti integrali, ma anche stralci di essi ed è perfettamente compatibile con l'oscuramento di parte dei verbali con "omissis", al fine di garantire il segreto che permane in questa fase processuale nella prospettiva di evitare la compromissione delle indagini "in itinere", in quanto tale sistema non impedisce lo sviluppo del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 332 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)