Sez. 3, Sentenza n. 23448 del 04/11/2014 (Rv. 633233 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE | Agente di impresa di assicurazioni - Subagente - Condotte lesive di terzi - Responsabilità dell'agente - Condizioni - Condotte rientranti nelle incombenze del subagente - Applicabilità dell'art. 2049 cod. civ. - Condotte esorbitanti dalle incombenze del subagente - Operatività del principio dell'apparenza del diritto - Condizioni.
RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE
L'agente di un'impresa di assicurazioni è responsabile, ai sensi dell'art. 2049 cod. civ., dei danni arrecati a terzi dalle condotte illecite del subagente - suo diretto preposto - quando tali condotte siano riconducibili alle incombenze a lui attribuite; se invece le condotte del subagente esorbitano dalle predette incombenze, l'agente è responsabile in applicazione del principio dell'apparenza del diritto, purché sussista la buona fede incolpevole del terzo danneggiato e l'atteggiamento colposo del preponente, desumibile dalla mancata adozione delle misure ragionevolmente idonee, in rapporto alla peculiarità del caso, a prevenire le condotte devianti del preposto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1903, Cod. Civ. art. 2049
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)