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Sez. 3, Sentenza n. 3095 del 11/02/2010 (Rv. 611782 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE | Agente, con rappresentanza, di compagnia di assicurazione - Responsabilità ex art. 2409 cod. civ. dell'assicuratore preponente - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611782-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE

Sussiste la responsabilità ex art. 2049 cod. civ. della società assicuratrice per l'attività illecita posta in essere dall'agente, munito del potere di rappresentanza, che sia stata agevolata o resa possibile dalle incombenze demandategli e su cui detta società aveva la possibilità di esercitare poteri di direttiva e di vigilanza. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza dei giudici di merito che avevano affermato la responsabilità della società assicuratrice per i danni subiti dall'attore per il furto della sua auto in Moldavia, nonostante tale rischio fosse escluso dalla polizza, sull'assunto che l'assicurato era stato in buona fede indotto dall'agente assicurativo a credere ricompresso nella copertura assicurativa il suddetto rischio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 2049, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)