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Sez. 1, Sentenza n. 48 del 11/01/1995 Cc. (dep. 29/03/1995) Rv. 200581 - 01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Liberazione anticipata - Partecipazione all'opera di rieducazione - - Mancata realizzazione, per qualsivoglia ragione, del trattamento rieducativo - Ostatività alla concessione del beneficio - Sussistenza - "Ratio".
Stato
decisa il 1995-01-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200581-01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)

In tema di liberazione anticipata, posto che l'opera di rieducazione alla quale fa riferimento l'art. 54 dell'ordinamento penitenziario ha la doppia finalità di premiare il detenuto che vi abbia partecipato e di garantire che nella società si reinserisca un soggetto in grado di operare scelte di vita diverse da quelle che hanno dato luogo all'inflizione della pena, deve ritenersi che quando, per qualsivoglia ragione, ancorché inerente alla organizzazione penitenziaria, il trattamento rieducativo non sia stato praticato, il beneficio in questione, mancando oggettivamente la realizzazione della duplice, anzidetta finalità, non possa essere concesso.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)