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Sez. 1, Sentenza n. 5877 del 23/10/2013 Cc. (dep. 06/02/2014) Rv. 258743 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata - Oggetto della valutazione ai fini della concessione del beneficio - Partecipazione all'opera di rieducazione - Inclusione - Conseguimento dell'effetto rieducativo - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-10-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258743-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di concessione del beneficio della liberazione anticipata, costituisce oggetto della valutazione la partecipazione, nel semestre temporale di riferimento, del condannato all'opera di rieducazione e non il conseguimento dell'effetto rieducativo ed il reinserimento sociale dello stesso, che costituiscono, invece, la finalità cui tende l'istituto premiale. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio il diniego della liberazione anticipata motivato in ragione della commissione di gravi reati a distanza di circa sei anni dalla fine dell'esecuzione della prima parte della pena e dell'evasione al termine del secondo periodo di detenzione, senza compiere alcun esame dell'impegno dimostrato dal condannato nel corso di ciascuno dei semestri rilevanti ai fini della concessione del beneficio).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)