Sez. 5, Sentenza n. 9617 del 10/06/1975 Ud. (dep. 21/10/1975) Rv. 130959 - 01
TITOLO DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - MAGGIORE GRAVITA DEL CASO - PAGAMENTO DELL'ASSEGNO - IRRILEVANZA.*
TITOLO DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - MAGGIORE GRAVITA DEL CASO - PAGAMENTO DELL'ASSEGNO - IRRILEVANZA.*
In tema di emissione di assegno a vuoto il pagamento dell'assegno, essendo successivo alla consumazione del reato, non vale, di per se, ad escludere l'ipotesi del caso piu grave, ma puo solo influire sulla misura della pena.*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)