diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 901 del 03/04/1970 (Rv. 346300 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER INSUFFICIENZA DI PROVE (FORMULA DUBITATIVA)- SULL'ELEMENTO SOGGETTIVO - AZIONE CIVILE PER IL RISARCIMENTO DI DANNI DERIVATI DALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - PRECLUSIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1970-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346300-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO - PER INSUFFICIENZA DI PROVE (FORMULA DUBITATIVA)- SULL'ELEMENTO SOGGETTIVO - AZIONE CIVILE PER IL RISARCIMENTO DI DANNI DERIVATI DALLA CIRCOLAZIONE STRADALE - PRECLUSIONE - ESCLUSIONE.*

In tema di danni da circolazione stradale, l'assoluzione in Sede penale e del conducente del veicolo, per insufficienza di prove sullo elemento soggettivo del reato (dolo o colpa), non preclude l'Esercizio dell'Azione civile di risarcimento del danno, poiche l'art 2054 cod civ, dal quale la detta Azione e prevista, ponendo a carico del conducente l'Onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, non solo ha derogato alle comuni regole probatorie della responsabilita civile, ma ha imposto altresi ai conducenti di veicolo un comportamento particolarmente oculato e prudente, che si estende fino agli estremi limiti della diligenza, per una differenza di intensita, sia pure tenue, che distingue il normale concetto di colpa penale e civile da quella considerata rilevante dall'art 2054 cod civ. (Conf 118-67).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)