diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 888 del 26/03/1971 (Rv. 350787 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELLO IMPUTATO - PER MANCANZA DI ELEMENTO SOGGETTIVO - PRECLUSIONE DELL'AZIONE DI RISARCIMENTO DEI DANNI DERIVATI DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1971-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350787-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - ASSOLUZIONE DELLO IMPUTATO - PER MANCANZA DI ELEMENTO SOGGETTIVO - PRECLUSIONE DELL'AZIONE DI RISARCIMENTO DEI DANNI DERIVATI DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI - ESCLUSIONE.*

Stante la diversa intensita di contenuto tra il concetto di colpa penale e quello di diligenza estrema che, pur non essendo apprezzabile in Sede penale, e tuttavia rilevante ai fini della responsabilita prevista dall'art 2054 cod civ, l'assoluzione dell'imputato in Sede di giudizio penale per la esclusione o il dubbio circa l'elemento soggettivo (colpa penalmente rilevante) non preclude l'Azione civile di responsabilita ex art 2054 cod civ. (V 901'70, mass n 346300).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)