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Sez. 1, Sentenza n. 9744 del 04/05/2011 (Rv. 618015 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ - IN GENERE | Art. 2495 cod. civ. nel testo introdotto dall'art. 4 del d.lgs. n. 6 del 2003 - Iscrizione della cancellazione di società dal registro delle imprese - Natura costitutiva - Estensione di tale disciplina agli imprenditori individuali - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618015-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ - IN GENERE

La disciplina di cui all'art. 2495 cod. civ. (nel testo introdotto dall'art. 4 del d.lgs. n. 6 del 2003), secondo la quale l'iscrizione della cancellazione delle società di capitali e delle cooperative dal registro delle imprese, avendo natura costitutiva, estingue le società, anche se sopravvivono rapporti giuridici dell'ente, non è estensibile alle vicende estintive della qualità di imprenditore individuale, il quale non si distingue dalla persona fisica che compie l'attività imprenditoriale, sicché l'inizio e la fine della qualità di imprenditore non sono subordinati alla realizzazione di formalità, ma all'effettivo svolgimento o al reale venir meno dell'attività imprenditoriale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)