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Sez. 3, Sentenza n. 21714 del 23/09/2013 (Rv. 628102 - 01)

IMPRESA - IN GENERE | Art. 2495 cod. civ. nel testo introdotto dall'art. 4 del d.lgs. n. 6 del 2003 - Iscrizione della cancellazione di società di capitali nel registro delle imprese - Natura costitutiva - Estensione di tale disciplina agli imprenditori individuali - Esclusione - Conseguenze sul processo.
Stato
decisa il 2013-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628102-01

IMPRESA - IN GENERE

La disciplina di cui all'art. 2495 cod. civ. (nel testo introdotto dall'art. 4 del d.lgs. del 17 gennaio 2003, n. 6) non è estensibile alle vicende estintive della qualità di imprenditore individuale, sicché l'inizio e la fine di detta qualità sono subordinati all'effettivo svolgimento o al reale venir meno dell'attività imprenditoriale e non alla formalità della cancellazione dal registro delle imprese, che resta, pertanto, priva di effetti sulla legittimazione e capacità processuale del titolare dell'impresa individuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)