Sez. 1, Sentenza n. 2138 del 26/03/1983 (Rv. 426994 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - REGIME TRANSITORIO - APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA PRECEDENTE ALLA RIFORMA OVVERO QUELLA DELLA NUOVA IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - CRITERI.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - REGIME TRANSITORIO - APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA PRECEDENTE ALLA RIFORMA OVVERO QUELLA DELLA NUOVA IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - CRITERI.*
Nel sistema delle abrogate imposte di ricchezza mobile e complementare, il presupposto dell'imposizione si realizzava nel momento in cui sorgeva il diritto a percepire il reddito, e non in quello in cui esso veniva materialmente percepito, come, invece, stabilito ai fini della nuova imposta sul reddito delle persone fisiche introdotta dal d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597. Pertanto, nel regime transitorio dettato dall'art. 83 di quest'ultimo decreto, al fine di stabilire se il reddito derivante dall'esazione di un credito sia assoggettato ai soppressi Tributi ovvero alla nuova imposta personale, è decisivo solo il momento in cui il credito stesso è divenuto certo e liquido, mentre è irrilevante quello in cui esso è stato effettivamente riscosso. (V 2140/82, mass n 420012; (V 2874/74, mass n 371302; (Conf 6164/80, mass n 409402).*
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 3 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 4 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 81, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 115, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 130 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 597 art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)