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Sez. 2, Sentenza n. 2970 del 06/05/1980 (Rv. 406712 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNZIA DEI VIZI - TERMINE - COINCIDENZA CON LA CONSEGNA DELLA COSA O CON LA LORO MANIFESTAZIONE - CERTEZZA OBIETTIVA DEL VIZIO - NECESSITA - SOSPETTO DEL MEDESIMO - INSUFFICIENZA - RIFERIMENTO DELLA CERTEZZA DEL VIZIO ALLA RELATIVA ESTRINSECAZIONE NELLE SUE MANIFESTAZIONI ESTERIORI - NECESSITA - NELLA SUA INDIVIDUAZIONE CAUSALE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/406712-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNZIA DEI VIZI - TERMINE - COINCIDENZA CON LA CONSEGNA DELLA COSA O CON LA LORO MANIFESTAZIONE - CERTEZZA OBIETTIVA DEL VIZIO - NECESSITA - SOSPETTO DEL MEDESIMO - INSUFFICIENZA - RIFERIMENTO DELLA CERTEZZA DEL VIZIO ALLA RELATIVA ESTRINSECAZIONE NELLE SUE MANIFESTAZIONI ESTERIORI - NECESSITA - NELLA SUA INDIVIDUAZIONE CAUSALE - ESCLUSIONE.*

Il termine di denunzia dei vizi della cosa venduta coincide, di solito, per i vizi apparenti con la consegna della cosa e per i vizi occulti con il momento in cui i vizi stessi sono divenuti riconoscibili per il compratore, nel quale e richiesta, in ogni caso, la certezza obiettiva del vizio, non essendo all'uopo sufficiente il semplice sospetto. Tale certezza va riferita all'estrinsecazione del vizio nelle sue manifestazioni esteriori e non gia nella sua individuazione causale, poiche ogni altra indagine sulla natura intrinseca di esso - e, quindi, sulla fondatezza o non dell'Azione di garanzia - e rimessa ad un momento successivo e sara effettuata dalle parti di comune accordo o, eventualmente, in Sede giudiziaria. (Conf 797/65).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)