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Sez. 2, Sentenza n. 4657 del 08/05/1998 (Rv. 515232 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - MANCANZA DI QUALITÀ DELLA COSA - RISOLUZIONE - TERMINI DELL'AZIONE (DECADENZA E PRESCRIZIONE) | Decorrenza - Certezza dell'inutilizzabilità - Interesse del compratore - Conseguenze - Sospetto, manifestato alla consegna - Sufficienza - Interesse del venditore - Possibilità di tempestivo rimedio - Tutela adeguata - Denuncia, tardiva conseguente alla verifica, tardiva - Ininfluenza.
Stato
decisa il 1998-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515232-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - MANCANZA DI QUALITÀ DELLA COSA - RISOLUZIONE - TERMINI DELL'AZIONE (DECADENZA E PRESCRIZIONE)

Il termine di decadenza per la denuncia dei vizi della cosa venduta decorre dal momento dell'acquisita certezza dell'esistenza di essi ed è posto nell'interesse del compratore, sì che questi può rilevare la mancanza di qualità promesse all'atto del ritiro della cosa, pur se a tale momento ha soltanto il sospetto dell'inutilizzabilità concreta - nella specie veicolo di dimensioni diverse da quelle pattuite per custodirlo in garage - mentre l'immediatezza della denuncia al venditore - volta a consentirgli di rimediare con sollecitudine - comporta che questi, ove destinatario del suddetto rilievo anticipato, risulti tutelato ancor più sollecitamente e pertanto è irrilevante che la successiva verifica, da parte del compratore, della fondatezza del dubbio, sia tardiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 1497

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)