Sez. 1, Sentenza n. 2018 del 24/07/1964 (Rv. 302903 - 01)
TITOLI DI CREDITO - AZIONE CAMBIARIA - DI REGRESSO - ASSEGNO BANCARIO - AZIONE CONTRO IL TRAENTE - PROTESTO - NECESSITA - ESCLUSIONE - AZIONE CAUSALE - IDENTITA DI DISCIPLINA.*
TITOLI DI CREDITO - AZIONE CAMBIARIA - DI REGRESSO - ASSEGNO BANCARIO - AZIONE CONTRO IL TRAENTE - PROTESTO - NECESSITA - ESCLUSIONE - AZIONE CAUSALE - IDENTITA DI DISCIPLINA.*
In ordine all'Azione di regresso, la necessita che il portatore dell'assegno bancario faccia precedere la domanda giudiziale dalla levata del protesto, o da altra constatazione che la legge considera equivalente a rifiuto di pagamento, e esclusa nell'ipotesi che l'Azione stessa sia proposta contro il traente, non sussistendo per lui la necessita di salvaguardare la possibilita dell'Azione cartolare verso precedenti obbligati, poiche egli non ha Azione di regresso verso alcuno, ovvero contro il primo girante, perche l'Azione di regresso contro il traente gli e fatta salva dalla legge indipendentemente dall'attuazione della formalita in questione. Ne diversa puo essere la disciplina dell'Azione causale dal momento che a suo riguardo l'art 58 della legge sull'assegno, che va posto in relazione all'art 45, stabilisce che il possessore puo esercitarla contro il debitore 'purche abbia adempiuto le formalita necessarie per conservare al debitore stesso le azioni di regresso che possano competerglì. (Conf 1324'62).*
Riferimenti normativi: Legge 21/12/1933 num. 1736 art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)