Sez. 3, Sentenza n. 2090 del 04/05/1978 (Rv. 391465 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - PROTESTO - MANCANZA - AZIONE DI REGRESSO CONTRO IL TRAENTE - ESPERIBILITA.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - PROTESTO - MANCANZA - AZIONE DI REGRESSO CONTRO IL TRAENTE - ESPERIBILITA.*
La mancata levata del protesto dell'assegno non importa decadenza dall'Azione di regresso contro il traente, nei cui confronti il portatore dell'assegno mantiene integri, a norma del secondo comma dell'art 45 del RD 21 dicembre 1933 n 1736, i suoi diritti. Infatti l'espressione "mantiene i suoi diritti" concerne soltanto i diritti derivanti dall'Azione di regresso e l'eccezione e giustificata dal rilievo che le formalita della presentazione nel termine del protesto sono richieste per salvaguardare al debitore escusso la possibilita dell'Azione cartolare verso i precedenti obbligati, mentre non sono necessarie per l'Azione di regresso verso il traente che non ha Azione di regresso verso alcuno. (V 2018/64, mass n 302903; (V 1324/62; (V 728/53).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)