Sez. L, Sentenza n. 11458 del 12/11/1998 (Rv. 520680 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - DISCUSSIONE DELLA CAUSA | Giudice collegiale - Discussione orale della causa - Omissione - Nullità - Esclusione - Fattispecie relativa al giudizio di appello nel processo del lavoro.
PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - DISCUSSIONE DELLA CAUSA
Nel giudizio d'appello celebrato con il rito del lavoro l'omissione della discussione orale della causa non inficiando né la validità del contraddittorio né l'attività decisionale del giudice non può, in mancanza di una specifica sanzione, determinare in alcun caso la nullità del procedimento. Si deve, anzi, rilevare che, in considerazione della possibilità per i procuratori delle parti di rinunciare alla discussione e di limitarsi a chiedere che la causa sia riservata a sentenza, la discussione orale della causa può essere sostituita dagli scritti difensivi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)